LeMur

Procedura Whistleblowing

ai sensi del D. lgs. 24/2023

Nota informativa privacy​

1.INTRODUZIONE

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 è stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (cd. disciplina whistleblowing).

Con il termine whistleblowing si intende la segnalazione di illeciti o irregolarità commessi all’interno di un ente sia pubblico che privato.

Il Decreto Legislativo 24/2023, in particolare disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, raccogliendo in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

LeMur Srl, rientrando nell’ambito applicativo della nuova disciplina, in conformità con le previsioni legislative vigenti attiva la presente procedura di gestione delle segnalazioni ex D. Lgs. 24/2023.

 

2. SCOPO DELLA PROCEDURA

La presente procedura è stata predisposta per regolamentare la gestione della segnalazione di irregolarità, a partire dal momento in cui il segnalante si determini all’inoltro sino ai successivi sviluppi, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 24/2023, con particolare riguardo alla tutela del segnalante e dei soggetti ad esso assimilati come definito nella presente procedura.

 

 

3. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

La presente procedura si applica a tutte le attività gestite da LeMur Srl e si rivolge ai soggetti di cui all’art. 3 del D.Lgs. 24/2023, in particolare a:

  1. ai lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo parziale, in somministrazione, in apprendistato, di cui al D.Lgs. 81/2015 ed i lavoratori con contratto di prestazione occasionale);
  2. ai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
  3. ai lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  4. ai liberi professionisti e i consulenti;
  5. ai volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  6. gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

 

4. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

  •  Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs 24/2023 la presente procedura si applica a segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, e in particolare (D. Lgs. 24/2024, art. 2, lett a):
  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

Per espressa previsione legislativa, le disposizioni in materia di whistleblowing non si applicano (art. 1, D. Lgs. 24/2023):

  1. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  2. alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto;
  3. alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

 5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI: CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

5.1. Canale di segnalazione interno

Ai sensi dell’Art. 4 del D. Lgs 24/2023 LeMur Srl attiva il proprio canale di segnalazione interna e ritiene di affidarne la responsabilità e la gestione alla funzione di RSGQ (Responsabile Sistema Gestione Qualità) ISO 9001:2015 applicato dall’Azienda, assicurandone l’autonomia, e in particolare:

  • imparzialità: mancanza di condizionamenti e di pregiudizi nei confronti delle parti coinvolte nelle segnalazioni whistleblowing, al fine di assicurare una gestione delle segnalazioni equa e priva di influenze interne o esterne che possano comprometterne l’obiettività;
  • indipendenza: autonomia e libertà da influenze o interferenze da parte del management, al fine di garantire un’analisi oggettiva e imparziale della segnalazione.

 

Ai fini della presente procedura il Responsabile per la gestione del canale di segnalazione interno, come sopra definito, agisce in qualità di gestore della segnalazione.

5.2. Modalità di segnalazione interna

In conformità a quanto previsto dalla normativa, la segnalazione può essere inoltrata:

  1. In forma scritta, tramite posta ordinaria, mediante l’invio di lettera raccomandata indirizzata a:
    LeMur Srl
    Via A. Volta 27
    38061
    Ala (TN)

La segnalazione va inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità e nella seconda, l’oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all’esterno, la dicitura riservata al Responsabile per la gestione del canale di segnalazione interno ex D. Lgs. 24/2023”.

  1. In forma orale, tramite linea telefonica (telefonando al numero 0464 672171 e chiedendo di poter parlare con il Responsabile per la gestione del canale di segnalazione interno ex D. Lgs. 24/2023) o incontro diretto con il responsabile, previo appuntamento da concordare telefonando al numero 0464 672171. In entrambi i casi la segnalazione viene documentata tramite resoconto dettagliato della telefonata o verbale dell’incontro sottoscritto dal segnalante. Copia della documentazione verrà consegnata al segnalante.

Qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso dal Responsabile per la gestione del canale di segnalazione interno e risulti evidente che la segnalazione rientra nella disciplina della presente procedura, la segnalazione va trasmessa, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al Responsabile nominato da LeMur Srl.

Nell’ipotesi di conflitto di interessi, ovvero quelle fattispecie in cui il gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, la segnalazione può essere indirizzata, in via eccezionale, alla Direzione aziendale, nel rispetto delle norme di riservatezza disciplinate dalla presente procedura.

 

Il gestore della segnalazione assicura il corretto svolgimento del procedimento e che provvede alle seguenti attività:

  1. rilasciare al segnalante apposito avviso di ricevimento, entro 7 giorni dalla data di ricezione;
  2. mantenere le interlocuzioni con il segnalante e richiedere a quest’ultimo, se necessario, integrazioni;
  3. dare diligente seguito alla segnalazione;
  4. fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Completata la fase relativa alla trasmissione dell’avviso di ricevimento, il gestore della segnalazione procede all’esame preliminare della segnalazione ricevuta, valutandone la procedibilità e l’ammissibilità.

 

 

5.3. Ammissibilità della segnalazione e segnalazioni anonime

Ai fini dell’ammissibilità, è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare:

  • le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
  • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Alla luce di queste indicazioni, la segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile per i seguenti motivi:

  • mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
  • manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
  • esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
  • produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Resta fermo che durante la verifica preliminare il gestore della segnalazione può richiedere, al segnalante, ulteriori elementi necessari per effettuare approfondimenti relativi alla segnalazione.

Alla luce di quanto descritto, nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, gestore della segnalazione può procedere all’archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

 

Nel caso di ricezione di segnalazioni anonime, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, esse possono essere equiparate alle segnalazioni ordinarie.

Il gestore della segnalazione procede quindi alla registrazione di tali segnalazioni e alla conservazione della documentazione relativa, nel rispetto delle norme di riservatezza disciplinate dalla presente procedura. Ai sensi dell’art 16, comma 4, del D. Lgs. 24/2023 infatti la protezione dalle ritorsioni si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Verificata la procedibilità e l’ammissibilità della segnalazione, il gestore avvia l’istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

5.4. Istruttoria

L’attività di istruttoria e accertamento spetta esclusivamente al gestore della segnalazione il quale, effettuate le opportune valutazioni preliminari, procede alle verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all’adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati nell’ottica di rafforzare il sistema di controllo interno.

A titolo esemplificativo, il gestore della segnalazione può:

  • acquisire direttamente gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l’analisi della documentazione/informazioni ricevute;
  • coinvolgere altre strutture aziendali o anche di soggetti specializzati esterni (es. IT specialist) in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste;
  • procedere all’audizione di eventuali soggetti interni/esterni.

Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell’assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni aziendali è necessario – al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa – oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l’identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta.

Nel caso sia necessario il coinvolgimento di soggetti interni a LeMur Srl diversi dal gestore della segnalazione, anche ad essi andranno estesi gli obblighi di riservatezza espressamente previsti nella presente procedura.

Qualora i dati relativi alla persona del segnalante siano necessari all’indagine condotta da soggetti esterni (eventualmente coinvolti dal Responsabile per la gestione del canale di segnalazione), sarà necessario estendere i doveri di riservatezza e confidenzialità previsti dal D. Lgs. 24/2023 anche a tali soggetti esterni mediante specifici accordi.

Tutte le fasi dell’attività istruttoria devono essere tracciate e archiviate, garantendo l’accessibilità alla documentazione al solo gestore della segnalazione.

Una volta completata l’attività di accertamento, il gestore della segnalazione può alternativamente:

  • archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
  • dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti (es. Direzione) o agli enti / istituzioni esterne eventualmente competenti, al fine che questi adottino gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.

Al gestore della segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

 

5.5. Riscontro al segnalante

Il gestore della segnalazione, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento, o in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso, deve comunicare al segnalante:

  • l’avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
  • l’avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
  • l’attività svolta fino a questo momento e / o l’attività che intende svolgere.

 

5.6. Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali previsto dalla presente procedura è gestito da LeMur Srl in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei princìpi disciplinati dal regolamento (UE) 2016/679, dal D. Lgs. 196/2003 e dal D. Lgs. 51/2018. In particolare, LeMur Srl si impegna a fornire idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte e adotta misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

 

Le segnalazioni vengono utilizzate solo per il tempo strettamente necessario per dare seguito alle stesse. Il Responsabile per la gestione del canale di segnalazione interno provvede a custodire le registrazioni e la documentazione relative alle segnalazioni in un apposito archivio cartaceo sottochiave e a conservarle in luogo sicuro per un periodo di 5 anni.

6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI: CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

Il canale di segnalazione esterna é affidato all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023, potrà ricevere e dovrà gestire anche le segnalazioni esterne provenienti da soggetti appartenenti al settore privato.

Il segnalante può ricorrere alla procedura esterna soltanto se ricorre una delle seguenti condizioni:

  • nel suo contesto lavorativo non è prevista l’attivazione del canale interno come obbligatoria o, se prevista, non è stata attivata;
  • la segnalazione non ha avuto seguito;
  • ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni;
  • ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica (https://www.anticorruzione.it/- /whistleblowing) oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall’ANAC è trasmessa a quest’ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

L’ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attività:

  1. fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull’uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al capo III del D. Lgs. 24/2023;
  2. dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l’ANAC ritenga che l’avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell’identità della persona segnalante;
  3. mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
  4. dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  5. svolgere l’istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
  6. dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
  7. comunicare alla persona segnalante l’esito finale, che può consistere anche nell’archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti di cui all’art. 8, comma 2 D. Lgs. 24/2023 o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

7.GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI: DIVULGAZIONE PUBBLICA

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla presente procedura se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente procedura e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  2. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  3. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

8. Tutela del segnalante e dei soggetti ad esso assimilati

LeMur Srl, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 24/2023, si preoccupa di proteggere il segnalante con:

  • l’obbligo di riservatezza della sua identità;
  • il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
  • la limitazione della responsabilità del segnalante per la rilevazione e diffusione di informazioni protette.

 

Tali misure di protezione si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante quali:

  • facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione;
  • persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

  

8.1. Obbligo di riservatezza

LeMur Srl si obbliga a garantire la riservatezza della identità del segnalante e di ogni altra informazione, inclusa l’eventuale documentazione allegata alla segnalazione, dalla quale si possa direttamente o indirettamente risalire all’identità del segnalante.  

 

Qualora l’identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato un addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest’ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tali casi, è dato preventivo avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati. Qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Per quanto non disciplinato nella presente procedura trova applicazione l’art 12 del D. Lgs. 24 / 2023.

8.2. Protezione dalle ritorsioni

LeMur Srl non tollera alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione non motivata o discriminazione nei confronti del Segnalante, del Segnalato e di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione. L’adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del Segnalante potrà dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile di tali comportamenti.

 

LeMur Srl assicura la protezione dalle ritorsioni in base a quanto disciplinato dal D. Lgs. 24/2023. In particolare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, comma 4 costituiscono fattispecie di ritorsione:

  1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
  4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  5. le note di merito negative o le referenze negative;
  6. l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  7. la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
  8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media , o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  12. l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
  13. la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  14. l’annullamento di una licenza o di un permesso;
  15. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il soggetto che ritenga di aver subito una ritorsione, anche tentata o minacciata, come conseguenza di una segnalazione / divulgazione / denuncia lo comunica all’ANAC in quanto autorità competente alla gestione.

 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente procedura trova applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 24/2023, Capo III.

8.3. Limitazione della responsabilità del segnalante per la rilevazione e diffusione di informazioni protette

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del D. Lgs. 24/2023 il segnalante non può essere chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile o amministrativa nel caso di rivelazione e diffusione di alcune categorie di informazioni, qualora al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione e la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D. Lgs. 24/2023. In particolare, il segnalante non sarà chiamato a rispondere per:

  • la rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio (art. 326 c.p.);
  • la rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
  • la rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
  • la violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
  • la violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d’autore;
  • la violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
  • la rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

 

 

9. SISTEMA SANZIONATORIO

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  1. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
  2. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
  3. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l’obbligo di riservatezza di cui all’Art. 12 del D. Lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
  4. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l’organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
  5. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l’organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
  6. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;
  7. da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria.

9.1. Sanzioni disciplinari

Possono essere applicate sanzioni disciplinari effettive, proporzionate e dissuasive:

  1. nei confronti del Segnalato, se le segnalazioni risultano fondate;
  2. nei confronti del Segnalante, se sono effettuate segnalazioni in mala fede. Sono da ritenersi effettuate in mala fede le segnalazioni che si dovessero rivelare volutamente futili, false o infondate, con contenuto diffamatorio o comunque aventi ad oggetto informazioni deliberatamente errate o fuorvianti, al solo scopo di danneggiare la Società, il Segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione;
  3. nei confronti del Responsabile per la gestione del canale di segnalazione interno, se sono violati i principi di tutela previsti dalla presente procedura ovvero se sono state ostacolate o si è tentato di ostacolare le segnalazioni.

Il procedimento disciplinare è avviato in applicazione del principio di proporzionalità, nonché del criterio di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto delle modalità previste dal CCNL di categoria.

10.ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

In armonia con quanto disposto dall’Art. 4, comma 2 del D. Lgs. 24/2023 LeMur Srl si impegna a fornire ai soggetti a cui è demandata la gestione del canale di segnalazione interno idonea formazione da erogarsi, ove possibile, con cadenza periodica.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, LeMur Srl mette a disposizione dei destinatari della presente procedura informazioni chiare circa il canale, le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni, interne o esterne.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, LeMur Srl si impegna a fornire le seguenti informazioni:

  • soggetti legittimati a effettuare le segnalazioni;
  • soggetti che godono delle misure di protezione riconosciute dal Decreto;
  • violazioni che possono essere segnalate;
  • presupposti per effettuare la segnalazione interna o esterna;
  • indicazioni sul canale di segnalazione implementato dall’impresa (e le relative istruzioni circa le modalità di funzionamento dello stesso), nonché quello esterno gestito da ANAC;
  • procedure che la persona segnalante deve seguire per effettuare in maniera corretta una segnalazione (a titolo esemplificativo, gli elementi che la segnalazione deve contenere);
  • soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne;
  • attività che, una volta correttamente effettuata la segnalazione, devono essere svolte dal soggetto che ha ricevuto e che gestisce la segnalazione26;
  • tutele riconosciute dal Decreto al segnalante e agli altri soggetti che godono di protezione ai sensi dell’art. 3;
  • condizioni al verificarsi delle quali è esclusa la responsabilità del segnalante (anche in sede penale, civile o amministrativa) previste dall’art. 20 del Decreto;
  • sistema sanzionatorio adottato dalla Impresa e da ANAC in caso di violazione delle disposizioni del Decreto.

Tali informazioni, raccolte nella presente procedura, sono accessibili in qualsiasi momento a chi ne faccia richiesta e facilmente visibili all’interno dei luoghi di lavoro. Le informazioni sulla procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La presente procedura viene inoltre pubblicata nell’apposita sezione del sito web istituzionale www.lemur-italy.com.

 

11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente procedura si fa riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 24/2023, dalle linee guida ANAC approvate con delibera nr. 311 del 12 luglio 2023 e dalla Guida operativa per enti privati rilasciata da Confindustria nell’Ottobre 2023.